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Il Consiglio di Stato avrebbe potute rimettere il distanziometro della Provincia di Trento alle valutazioni delle Corte di Giustizia Europea.

11 marzo 2024
Il Consiglio di Stato avrebbe potute rimettere il distanziometro della Provincia di Trento alle valutazioni delle Corte di Giustizia Europea.

In questo articolo mettiamo in evidenza le ragioni per le quali il Consiglio di Stato avrebbe potuto operare considerazioni analoghe a quelle del giudice spagnolo che ha censurato sotto il profilo unionale, perché sproporzionato e sovrapposto ad altri divieti oltre che discriminatorio, un distanziometro espulsivo locale non dissimile da quello della Provincia di Trento. A differenza di quanto evidenziato nelle sentenze in commento, i rispettivi ordinamenti giuridici di riferimento spagnolo ed italiano possono considerarsi parimenti sproporzionati e discriminatori al punto che anche il distanziometro italiano, al pari di quello spagnolo, andrebbe rimesso alla valutazione della Corte di Giustizia. (Gioconews, marzo 2024)

La Pronuncia
In data 31/1/2024 sono state emesse dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato due sentenze equivalenti: una la numero 989/2024 (Rg. 3765/2923) e l’altra la numero 990/2024 (Rg. 4099/2023).
In entrambi i casi sono stati rigettati i ricorsi di operatori che hanno denunziato il distanziometro sostanzialmente espulsivo della Provincia di Trento inflitto agli apparecchi, prima agli esercizi generalisti e poi alle sale.  Tra le ragioni del rigetto si legge l’affermazione dell’impossibilità di applicare le censure evidenziate nel caso del giudice spagnolo che invece ha rimesso il distanziometro di Valencia alla Corte di Giustizia Europea per la presenza di altri divieti e per l’applicazione discriminatoria solo su alcuni tipi di giochi.   
Va rilevato che il Giudice nel pronunciare la sentenza di rigetto, ha precisato anche che le spese del giudizio vanno compensate.
 
L’asserita inapplicabilità del precedente spagnolo
Tra i punti di interesse delle sentenze si propone quello secondo cui il precedente spagnolo non sarebbe applicabile in quanto il caso italiano sarebbe differente, posto che la normativa spagnola risulterebbe più restrittiva di quella italiana che presenterebbe minori divieti.
In particolare, nelle sentenze si legge che “Così come risulta a semplice lettura, presupposto di questo provvedimento è  una  legislazione  nazionale  [quella spagnola] notevolmente  più  restrittiva  di  quella nazionale italiana, che prevede: “a)  il  divieto  di  accesso  e  di  partecipazione  da parte  di minori,  persone  legalmente  inabili  da  sentenza  passata  in giudicato, amministratori  di  enti  sportivi  e  arbitri  di  attività  sulle  quali  si effettuano scommesse, amministratori e azionisti di società di scommesse, persone portatrici di  armi,  intossicate  o  influenzate  dal  consumo  di  sostanze  psicotrope, che interrompono  lo  svolgimento  dei  giochi,  di  persone  iscritte  nell'Anagrafe degli esclusi dall'accesso al gioco … b) il divieto di pubblicità, promozione o sponsorizzazione e di qualsiasi tipo di promozione commerciale, anche telematica attraverso   reti   di   comunicazione   sociale,   nonché   la   promozione   del gioco all'esterno dei locali, la pubblicità statica sulle strade pubbliche e sui mezzi di trasporto , manifesti o immagini su qualsiasi supporto”. (…)  A fronte di tale normativa, il Giudice spagnolo chiede in sintesi di sapere se le ulteriori restrizioni, aggiunte con l’introduzione del distanziometro, possano ritenersi giustificate sulla base del principio di proporzionalità, e quindi pone, con tutta evidenza, una questione non rilevante in questo processo.”.
Il tutto come a dire che la censura spagnola trova fondamento nel fatto che le norme spagnole oltre al distanziometro sostanzialmente espulsivo prevedono tanti altri divieti che si sovrappongono a tale precetto al punto da giustificare una richiesta di valutazione alla Corte di Giustizia.
E che invece nella normativa italiana tutti questi divieti aggiuntivi non sussistono con la conseguenza che non possa porsi un tema di proporzionalità e dunque il presupposto per interpellare la Corte di Giustizia.
 
In realtà, la normativa italiana non è meno gravosa di quella spagnola
A ben vedere, la normativa italiana non è molto meno restrittiva, tant’è che essa contempla per la stessa tipologia di gioco colpita dal distanziometro sia il divieto di ingresso ai minori (articolo 7 comma 8 D.L. 158/2012), sia il divieto di pubblicità (articolo 9 D.L. 87/2018 cd Decreto Dignità).
Inoltre, si potrebbe ricordare che in Italia vige anche l’obbligo di inserimento della tessera sanitaria negli apparecchi Vlt.
E’ vero che al momento non sono previste norme specifiche per le Vlt che impediscano l’accesso a “persone  legalmente  inabili  da  sentenza  passata  in giudicato (…)  persone portatrici di  armi,  intossicate  o  influenzate  dal  consumo  di  sostanze  psicotrope, che interrompono  lo  svolgimento  dei  giochi,  di  persone  iscritte  nell'Anagrafe degli esclusi dall'accesso al gioco”.    
Però è anche vero che esiste un registro di autoesclusione che si sta chiedendo di applicare anche ad altre tipologie di gioco diverse dall’online.  
Ma soprattutto è anche vero che in Italia in diverse regioni di italia in cui son presenti i distanziometri espulsivi, per gli stessi giochi colpiti dal distanziometro, gli apparecchi ed in particolare awp e VLT, sono anche previsti provvedimenti comunali di limitazione di orari che come è noto vanno anche oltre i limiti che erano stati posti dalla poi non attuata Intesa Stato Regioni del 2017.
Pertanto, si sarebbe ben potuto invocare una valutazione alla Corte di Giustizia sottoponendo l’analisi del pregiudizio nella misura in cui si ritenga proporzionalmente eccessivo il peso del cumulo restrizioni imposte alle verticali distributive interessate.
 
Si pone non solo il difetto di proporzionalità ma anche un tema di discriminazione.
Inoltre, nelle sentenze non viene considerato un altro aspetto pure ben trattato nella pronuncia del Giudice spagnolo.
Si tratta in particolare della denuncia di un tema di discriminazione. 
Il Giudice spagnolo denunzia il fatto in sostanza che il distanziometro colpisca direttamente solo una tipologia di gioco con ciò favorendo altre tipologie di giochi pubblici distribuiti sui territori esentati dal provvedimento. 
Il giudice spagnolo sul punto è molto chiaro.  E nelle sentenze in commento il dato però non viene affatto considerato.
 
Conclusioni
Nei giudizi che seguiranno sui distanziometri espulsivi tali aspetti potranno essere portati a sostegno della tesi secondo cui è necessario che tali forme di divieto siano sottoposte al vaglio della legittimità costituzionale e dei principi unionali per un tema di proporzionalità e per un tema di discriminazione, seguendo il tracciato indicato dal giudice spagnolo per un caso affatto dissimile rispetto a quello italiano.

Geronimo Cardia

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