Le chiusure e le riaperture
L'effetto espulsivo del distanziometro di Trento (e di tutta la Provincia di Trento) come è noto è entrato in vigore anche per le realtà esistenti già da tempo, da ultimo colpendo le sale ad agosto 2022.
Nonostante ciò, fino ad aprile 2023 l'offerta pubblica di gioco ha continuato a svolgere la propria attività sul territorio in virtù del combinato disposto, da un lato, della sospensiva imposta dal Consiglio di Stato durante il giudizio innanzi al Tar Trento instaurato da alcuni operatori e, dall'altro, dei conseguenti provvedimenti comunali di sospensione delle attività di verifica emessi in attesa dell'esito del richiamato giudizio.
A fine aprile, infatti, sono state emesse le sentenze di merito di rigetto dei ricorsi (i.e. sentenze nn. 51 e 52 del 13.04.2023 che hanno definito, rispettivamente, i ricorsi n. 137/2022 e n. 144/2022) e di conseguenza sono venuti meno i presupposti della sospensione dell'obbligo di chiusura.
Gli appelli al Consiglio di Stato
Le sentenze di rigetto sono state impugnate. In particolare, gli operatori hanno messo in evidenza le contraddizioni della decisione assunta dal Tar Trento nonché le carenze dell'analisi elaborata dal verificatore incaricato.
Più da vicino si può ricordare che l'obiettivo della verificazione era quello di appurare “se, tenuto conto della conformazione del territorio del Comune di Trento e della relativa disciplina urbanistica vigente, l'applicazione del criterio della distanza di trecento metri dai siti c.d. sensibili individuati nell'art 5, comma 1, della legge provinciale n. 13/2015 determini una sostanziale preclusione alla localizzazione sull'intero territorio comunale di sale gioco (…) e, comunque, quale sia la percentuale di territorio in cui tale preclusione verrebbe ad operare (ovvero, all'opposto, la percentuale di territorio disponibile sia all'insediamento di nuove sale giochi e sale scommesse od all'installazione ex novo di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, sia al trasferimento di quelle esistenti), considerati separatamente gli edifici esistenti e le strutture di possibile edificazione”.
Le nuove sospensive
Al momento può dirsi che il Consiglio di Stato a seguito degli appelli presentati ha da subito sospeso l'efficacia delle suddette sentenze (e dunque le chiusure) accogliendo inaudita altera parte le istanze cautelari ex art. 56 c.p.a. formulate dagli appellanti, rispettivamente, con decreto presidenziale n. 1703/2033 del 3.05.2023 emesso nel giudizio R.G. 3765/2023 e con decreto presidenziale n. 1914/2023 del 13.05.2023 emesso nel giudizio R.G. 4099/2023 consentendo, quindi, l'immediata riapertura delle attività “ritenuto che, nel caso in esame, il pregiudizio dedotto dalla parte istante pare acquisire cumulativamente, pur nell'intervallo temporale anzidetto, i suddetti caratteri di gravità, irreversibilità e irreparabilità, soprattutto in relazione alla possibile chiusura dell'attività; Ritenuto, in particolare, che, nella specie è opportuno mantenere la res adhuc integra fino a quando le molteplici tematiche implicate dall'appello potranno essere sottoposte al vaglio della competente sede collegiale”.
Successivamente, a seguito delle discussioni in camera di consiglio, con ordinanze n. 2129 del 26.05.2023 e n. 2400 del 13.06.2023 il Collegio ha confermato la sospensione dell'efficacia delle sentenze impugnate precisando in particolare, quanto al fumus che “i motivi dedotti richiedono approfondimento nel merito”, quanto al periculum, che “non è contestato che il provvedimento impugnato comporta di fatto la chiusura dell'attività, dato che si tratta di un esercizio dedicato
esclusivamente al gioco, e quindi vi è la possibilità che la parte subisca un pregiudizio tendenzialmente irreparabile”.
Conclusioni
In questo modo, il Consiglio di Stato ha consentito la sopravvivenza delle sale quantomeno sino alla trattazione del merito dei ricorsi, fissando successivamente entrambe le udienze al 21.12.2023.
Al riguardo può dirsi che, a differenza di quanto accaduto in occasione della sospensiva dei provvedimenti di chiusura imposta dal Consiglio di Stato per la durata del giudizio innanzi al Tar, non si sono registrati provvedimenti comunali che abbiano sancito la sospensione delle attività di verifica.
In definitiva, sono tutti d'accordo ormai nel ritenere che è da troppo tempo che gli operatori, gli incaricati di pubblico servizio, sono lasciati in balia del corto circuito istituzionale tra le norme del territorio, quelle nazionali e le pronunce dei tribunali.
E' vero che ora sul tavolo c'è la Delega Fiscale che all'articolo 13 tra i punti di attenzione mette la soluzione della questione territoriale, è vero che il Parlamento sta affrontando il tema con le Commissioni Parlamentari preposte ed è vero che l'auspicio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ivi espresso è che si riattivi la Conferenza Unificata tra Stato e Regioni.
Ma è anche vero che sono tanti anni che il riordino viene prima annunciato e poi non portato a termine.
Ed è anche ancor più vero che i tempi per la definizione del problema in sede parlamentare e governativa, per il completamento dell'iter di approvazione della delega e dei necessari decreti legislativi delegati, comunque mal si conciliano con le urgenze della vita quotidiana di migliaia di lavoratori, per esempio della provincia di Trento, ai quali per ora è stato assegnato un orizzonte temporale di operatività, neanche certo per tutti, sino a dicembre 2023.
I ricorsi sono in essere ed eventuali interventi ad adiuvandum da parte dell'Amministrazione potrebbero rappresentare quell'elemento di coerente continuità tra ciò che è giusto fare e ciò che occorre fare.
Peraltro, il tema impatta non solo sui lavoratori ma anche sul gettito erariale, sul presidio di legalità sui territori e sulla possibile diffusione di prodotti non misurati e non controllati eventualmente messi a disposizione dall'offerta illegale sempre pronta ad intervenire per soddisfare una domanda di gioco che comunque esiste.
Geronimo Cardia
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