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Articolo pubblicato su Jamma, settembre 2024: "Le limitazioni orarie nella Regione Veneto"

9 settembre 2024

In questo articolo mettiamo in evidenza il tema delle limitazioni di orario di funzionamento degli apparecchi trattato in questo caso nella Regione Veneto. Pur non mancando di evidenziare che l’istruttoria a monte debba essere precisa, circostanziata ed aderente al territorio di riferimento, la giurisprudenza fatica a riconoscere alcuni aspetti fondamentali. I principi dell’Intesa del 2017 non formalizzata sono comunque vincolanti per una parte della giurisprudenza e le limitazioni di oltre 6 ore al giorno devono essere sostenute da comprovate ragioni scientifiche. (Jamma, settembre 2024)

Premessa

Nel recente caso portato all’attenzione il tema affrontato attiene alla verifica della legittimità delle limitazioni orarie imposte con Ordinanza in un Comune della Regione Veneto in applicazione della Lege Regionale n. 38 del 10/9/2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico” (cfr. in particolare, Sentenza del Tar Veneto Sezione Terza n. 1752 del 5/7/2024, adottata nell’ambito del giudizio n. 290 del 2020).
Nell’ambio del provvedimento esaminato i Giudici hanno ritenuto di rigettare una serie di motivi di impugnazione pur riconoscendo l’illegittimità dell’Ordinanza del Comune per la non rilevata dettagliata e puntuale istruttoria riferita al territorio di riferimento, principio sul quale si è detto diffusamente.  
Di seguito, invece, si affrontano i temi che il Tar ha ritenuto di non accogliere mettendo in evidenza la loro importanza ai fini di un auspicato futuro cambio di valutazione.
 
Alcuni principi che sono stati rigettati
I Giudici riepilogano tra i punti non accolti i seguenti: “a) l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata non ha efficacia vincolante, né sotto il profilo delle fasce orarie di chiusura, né con riferimento al modulo procedimentale da seguire per regolamentare la materia; b) il suo contenuto non è stato “legificato” e reso vincolante dalla legge regionale n. 38 del 2019, per cui la stessa non può essere assunta quale parametro di legittimità dei provvedimenti assunti dagli Enti Locali, nell’esercizio delle proprie competenze in materia, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267 del 2000 (…)”
Proprio su questi aspetti vale la pena soffermarsi alla luce di alcune considerazioni peraltro proposte anche nel libro edito da Giappichelli “Il gioco pubblico in Italia.  Riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali” che i fatti e le pronunce giurisprudenziali anche di questi giorni continuano a tenere sul tavolo, consentendo di ricordare ancora una volta l’importanza di una riforma equilibrata e consapevole.
 
Perché è importante il riferimento all’Intesa del 2017.
Il riferimento all’Intesa è importante perché tutto il dibattito della questione territoriale si trascina da tempo e il legislatore nazionale, già anni addietro, ha fatto un grande sforzo per chiudere un accordo con gli enti del territorio, per definire una volta per tutte alcuni importanti principi di regolazione uniformi e sostenibili.
Il lavoro cominciato a dicembre del 2015, con la finanziaria che aveva posto le basi per il confronto in Conferenza, trova un testo finale condiviso nell’Intesa di settembre 2017 che, proprio sugli orari, conclude con la cristallizzazione del principio dell’impossibilità di superare il numero di 6 ore di divieto al giorno, fatti salvi casi di maggiore tutela specificamente dimostrati.   
Altro aspetto da ricordare è che un divieto che superi le 6 ore al giorno se non è corredato da una dimostrazione scientifica concreta della sua necessità è evidente che non possa essere riconducibile ad un’esigenza di maggior tutela e per questo deve ritenersi in contrasto con uno dei principi saldi dell’Intesa del 2017.
Peraltro, laddove la limitazione di orari riguardi solo una tipologia di gioco, e non altre, o solo alcune di esse, andrà verificata l’esistenza di una comprovata motivazione scientifica, sempre adiacente al territorio di riferimento, che legittimi un tale intervento parziale, settoriale e limitato.
Tra l’altro l’Intesa prevede una serie di limitazioni del gioco e di riduzione dell’offerta di gioco pubblico degli apparecchi sui territori che poi si sono puntualmente realizzate.   
 
L’Intesa del 2017 non è stata formalizzata ma i sui principi sono stati ritenuti vincolanti da una parte della giurisprudenza. 
La mancata emanazione col decreto del Mef nel corso del tempo viene vista da parte della giurisprudenza (come quella in esame) quale motivo per considerare carta straccia tutto il lavoro fatto.
Altra parte ella giurisprudenza ha, invece, stabilito a chiare lettere che se non può considerarsi vincolante il testo in sé per la ragione suddetta, tuttavia i principi in esso contenuti - tra cui quelli sugli orari di cui sopra - devono ritenersi vincolanti eccome.
I precedenti giurisprudenziali in materia sono le sentenze del Tar Lazio n. 1460/2019 e 6260/2019 ed il parere del Consiglio di Stato 1418/2020 reso in un ricorso al Presidente della Repubblica.
Dispiace non trovare una valutazione che strutturi l’iter logico giuridico a sostegno della non considerazione di queste valutazioni che pure rappresentano una visione strutturata dello stesso fenomeno.
 
Il carattere vincolante dei principi dell’Intesa, nonostante non sia stata formalizzata, è stato portato all’attenzione delle rispettive articolazioni territoriali dal Ministero dell’Interno e dalla Guardia di Finanza  
In particolare il riferimento è alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/015223712001 del 06.11.2019 indirizzata tra l’altro a Prefetture, Commissariati del Governo, Questure e per p.c. al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza in cui si richiamano i contenuti di uno dei precedenti giurisprudenziali sopra citati.
Il riferimento è altresì alla Nota del Comando Generale della Guardia di Finanza  - III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela delle Entrate - n. 323412 del 13.11.2019, trasmessa dal Comando Generale ai Comani Regionali ed a tutti i comandi del territorio, che ha di fatto richiamato la circolare del Ministero dell’Interno “per l’orientamento dell’attività di servizio”.
 
Conclusioni
E’ di tutta evidenza che nel riordino della questione territoriale non potrà mancare una specifica che ponga fine a questo infinito dibattito che riguarda anche gli orari di funzionamento stabiliti per alcune tipologie di gioco. Si tratta di orari che a loro volta, con quello che abbiamo chiamato Effetto Canguro, finiscono per essere espulsivi, e come tali nocivi per lo svolgimento delle gare, tanto quanto lo sono i distanziometri che vietano al 99% i territori.

Geronimo Cardia

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APPROFONDIMENTI
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