In questo articolo mettiamo in evidenza l’aspetto della salvaguardia delle realtà preesistenti rispetto alle norme espulsive di regioni e comuni. Prendiamo lo spunto da una recente sentenza in cui i Giudici hanno deciso di considerare preesistente un locale adibito al gioco, a prescindere dal fatto che sia nel frattempo intervenuto un cambio di gestione dello stesso. Dalla ricostruzione emerge ancora una volta quanto siano suggestive le ragioni dei divieti imposti, quanto in realtà vi sia consapevolezza della natura espulsiva delle misure e delle conseguenze che essa determina. E poi il contenzioso dimostra che è proprio l’aleatorietà di non sapere se sia possibile continuare che contribuisce a paralizzare lo svolgimento delle gare per l’assegnazione delle concessioni in scadenza ed a causare l’ennesima proroga tecnica ed onerosa. (Gioconews, novembre 2024)
Premessa
La sentenza è la numero 2423 del 14/10/2024, RR 1076/2024 con la quale il Tar Veneto ha accolto la domanda di un esercente subentrato nella gestione di un bar e dei relativi apparecchi ivi istallati, che si è visto recapitare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività perché in violazione del distanziometro.
Il divieto di prosecuzione dell’attività e l’equiparazione del subentro ad una nuova apertura
Nel provvedimento richiamato nella sentenza si legge la motivazione del divieto: “- secondo il Regolamento comunale per la prevenzione delle patologie imputabili al gioco d’azzardo lecito, approvato con deliberazione consiliare n. 58 del 22 novembre 2018, tali apparecchi devono essere collocati ad una distanza minima di 500 metri da una serie di luoghi sensibili (cfr. artt. 9 e 10 del Regolamento); - come accertato della Polizia locale (con verbale prot. n. 16308 del 9 luglio 2024), tali distanze non sono rispettate nel caso di specie; - le licenze relative all’installazione di apparecchi da gioco lecito hanno carattere personale (art. 8 del T.U.L.P.S.) e non sono suscettibili di essere cedute dal precedente titolare; - la fattispecie deve, quindi, essere equiparata ad una nuova autorizzazione, rispetto alla quale non sussistono i requisiti.”
Ecco dunque che nello schema interdittivo proposto dal comune vi è il ragionamento secondo il quale il subentro in un’attività rappresenterebbe una nuova apertura.
Tale aspetto sarebbe rilevante ai fini dell’ordine di non prosecuzione dell’attività perché il Regolamento del Comune di Montegrotto Terme approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 22 novembre 2018, all’art. 10, comma 1, stabilisce che il distanziometro previsto (con una “distanza minima fissata in un raggio di 500 metri da tutti i luoghi sensibili indicati all’articolo 9”) si applichi “fatte salve le attività già in esercizio alla data di entrata in vigore del (…) Regolamento”. Con il subentro il Comune ritiene che, stante il ritenuto carattere personale delle licenze, la fattispecie debba inquadrarsi come nuova apertura e come tale soggiacere alle regole del distanziometro.
La soluzione giuridica fornita dal Tar
Il Tar tuttavia rifiuta che il subentro possa essere qualificato in tale maniera e fornisce sostanzialmente due motivazioni.
La prima è più formalistica ed è legata all’interpretazione del regolamento alla luce del dettato normativo regionale (L.R. n. 38/2019), laddove all’articolo 7 comma 6 si specifica l’eccezione di non applicazione del distanziometro riservata “alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco (…) esistenti alla data di entrata in vigore della (…) legge”.
Qui non si può non notare il riferimento letterale non tanto all’attività, non tanto al soggetto che la gestisce, quanto piuttosto al “locale” adibito alla distribuzione del prodotto. Ed è il locale che può, dunque, “sopravvivere” al distanziometro nonostante i cambi di titolarità.
La seconda motivazione ha un carattere maggiormente sostanzialistico perché va a scomodare quella che per i Giudici sarebbe la ratio dell’esenzione descritta (così come in quella assicurata alle realtà preesistenti nella legge regionale precedentemente applicabile, all’articolo 20, L.R. n. 6 del 27/4/2015) da “rinvenirsi nella tutela non solo dell’aspettativa soggettiva a continuare l’attività autorizzata (…) ma anche «degli investimenti finanziari operati prima dell’entrata in vigore della normativa, la quale non può ritenersi garantita solo dalla possibilità di continuare nell’esercizio dell’attività, ma passa anche attraverso la possibilità di cedere ad altri la gestione della stessa» (in questi termini T.A.R. Veneto, sez. III, 16 febbraio 2022, n. 307)”.
Le conseguenze dell’aspetto critico dell’aleatorietà
Al di là del dato giuridico che è alla base della decisione, condivisibile tra l’altro, la sentenza consente di mettere a fuoco l’aleatorietà che caratterizza da tempo la gestione della distribuzione dei prodotti di gioco sui territori. Ancora una volta il problema è riferito principalmente alla distribuzione degli apparecchi presso esercizi generalisti e non a tutti i prodotti di gioco.
Ma il dato che qui si vuol mettere in evidenza è che è la stessa apparentemente insanabile aleatorietà che non solo impedisce agli operatori del territorio di effettuare programmazioni e investimenti, non solo continua a creare un pregiudizio al valore commerciale delle loro attività, ma addirittura arriva a non consentire allo Stato di gestire l’indizione delle gare per le concessioni ormai in scadenza: chi vi parteciperebbe innanzi siffatta incertezza?
La suggestione della tutela della salute e la consapevolezza della natura espulsiva
Nelle aule dei tribunali continua a faticare l’emersione di quanto siano suggestivi gli obiettivi di tutela della salute delle misure del territorio, peraltro focalizzate solo su alcuni prodotti e solo sul canale terrestre. I numeri ormai disponibili da anni stanno inesorabilmente mettendo in evidenza quanto le stesse al limite spostino il problema, piuttosto che risolverlo.
Allo stesso tempo però la gran parte delle Regioni dimostra di avere ormai raggiunto la consapevolezza del tema del rischio di espulsione determinato dai parametri dei distanziometri al punto da rincorrere, laddove non fatto da subito, approvazioni di emendamenti dell’ultimo minuto per fare salve almeno le realtà preesistenti.
Conclusioni
La giurisprudenza sui temi in questione offre sempre spunti interessanti e coerenti con quanto rappresentato nelle precedenti pubblicazioni, da ultimo nel libro edito da Giappichelli “Il gioco pubblico in Italia: riordino, questione territoriale e cortocircuiti istituzionali”.
E paradossalmente consente anche di trovare, come in questo caso, uno strano legame di interdipendenza tra, da un lato, una vicenda solo apparentemente minima (i.e. l’aleatorietà denunciata da un bar di un Comune del Veneto) e, dall’altro, le dichiarate intenzioni del Governo di procedere ancora una volta, e nonostante i numerosi tentativi di riordino da ultimo indicati la Legge Delega, con le proroghe tecniche ed onerose per le concessioni nazionali scadute, con ciò impattando su un comparto così grande.