Premessa
I panel di interesse sono stati due. Uno intitolato
“Flessibilità operativa dei modelli organizzativi interni” durante il quale ho avuto modo di mettere a fuoco alcuni aspetti degli adempimenti in materia di antiriciclaggio delle partecipate pubbliche con un intervento dal titolo “
Pubblica amministrazione e le sfide di compliance nelle società partecipate”. L’altro, che ho avuto modo di moderare, reca il titolo “
Profilazione cliente e derisking nell’antiriciclaggio. Adozione di un approccio equilibrato e proporzionato alle finalità di adeguata verifica”
Sul tema delle partecipate pubbliche
In proposito, va ricordato che il legislatore ha inserito accanto agli altri soggetti obbligati anche la Pubblica Amministrazione, gli enti pubblici e le partecipate pubbliche con l’obiettivo di intercettare le numerose circostanze di connessione di queste con il tessuto economico del Paese, soprattutto laddove l’Amministrazione tratti procedimenti finalizzati ad emettere autorizzazioni o concessioni, eroghi contributi o atre utilità o comunque incarichi soggetti terzi fornitori per lo svolgimento di funzioni nell’adempimento del codice degli appalti.
Il sistema di contrasto richiesto prevede anche in questo caso tra l’altro, la valutazione del rischio sui processi interessati, la predisposizione di una procedura interna di gestione, la nomina di un soggetto responsabile delle comunicazioni delle operazioni sospette da inviare tenendo conto degli indici di anomalia specifici ritualizzati nel 2018 (e non di quelli rinnovati dalla novella degli indici del 2023 relativi ad altri comparti), il coinvolgimento delle funzioni dell’ente e la formazione del personale.
La circostanza su cui si è condiviso di fare una riflessione è quella secondo cui, nonostante siano previste le note importanti sanzioni per l’ente, oltre a specifiche responsabilità dei soggetti preposti, tutt’ora il numero delle comunicazioni provenienti dalla PA continuerebbe ad essere a livello nazionale sotto livelli veramente minimi rispetto a quelli di altre categorie di soggetti obbligati. Ciò che si impone sembra essere un’azione di chiara sensibilizzazione.
Sul tema del derisking ingiustificato.
I motivi per cui ad alcuni operatori delle filiere del gioco pubblico è capitato spesso di vedersi negata la possibilità di aprire o continuare a tenere aperto un conto corrente sono sostanzialmente tre.
Un motivo di carattere etico: i codici etici di alcuni gruppi bancari pongono il tema etico per alcuni comparti.
Un motivo di carattere commerciale: per alcune realtà bancarie è risultato particolarmente onerosa e
time consuming, così come non adeguatamente remunerativa, l’attività in sala conta che si impone nelle fasi di raccolta delle monete per esempio dagli apparecchi.
Ed un motivo legato al fenomeno del
derisking ingiustificato, per il quale una banca, verificata l’appartenenza dell’utente ad un settore segnalato dall’UIF quale settore a rischio, preferisce non investire tempo nel rafforzare le ricerche sul soggetto per saggiare l’effettiva necessità di procedere con una segnalazione ma di non trattarlo e di tenerlo direttamente fuori dal sistema bancario, eliminando
ab origine il rischio di doverlo gestire.
Questa chiara
mal practice, rilevata ed aspramente contrastata anche dall’EBA, la massima autorità per il controllo bancario in Europa, non riguarda solo il settore del comparto del gioco pubblico, ma anche altri comparti quali i compro oro o la gestione dei rifiuti. A bene vedere, come rilevato dalla stessa EBA, sono stati vittime di tali atteggiamenti anche le categorie dei rifugiati politici così come le aziende del terzo settore.
Recentemente anche il legislatore italiano, con l’approvazione dell’ormai famoso emendamento proposto nel 2023 al decreto Asset, si è esposto ed ha preso una posizione per richiamare l’attenzione del sistema bancario e degli intermediari, accendendo un faro sul
derisking, riproponendo il principio, già cristallino nei principi generali, secondo cui il sistema giuridico non tollera un rigetto aprioristico di un utente per il solo fatto che questo appartenga ad un comparto a rischio e prevedendo espressamente che le procedure aziendali esistenti (e le prassi aggiungiamo noi) contengano espressamente tali passaggi logici nelle istruzioni operative impartite alle funzioni coinvolte.
Conclusioni sugli strumenti operativi
Gli approfondimenti operati nei due ambiti evidenziati presuppongono anche il fatto che i soggetti obbligati impegnati nelle verifiche antiriciclaggio chieste dal legislatore siano dotati di strumenti operativi che risultino certamente efficienti (che cioè portino ad un risultato di indagine in modo veloce e non ridondante) ma allo steso tempo completi ed efficaci. Nel senso che siano in grado di fornire in tempo reale informazioni sui soggetti verificati congrue, aggiornate ed idonee a portare e a termine una verifica effettiva e se necessario approfondita. In altre parole, la soluzione del problema del
derisking ingiustificato presuppone un’adeguata profilazione che a sua volta per esser certi sia attuata ancor più volentieri dai soggetti obbligati occorre che si palesi chiaramente efficiente.
Geronimo Cardia
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