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Pubblicità nel settore gioco

FASE ANTECEDENTE AL D.L. BALDUZZI - Fino al 31/12/2012
I concessionari autorizzati alla raccolta del gioco con vincita in denaro sono da sempre obbligati dalle stesse convenzioni di concessione stipulate con l’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane a tutelare il giocatore ed a prevenire comportamenti riconducibili al gioco d’azzardo patologico.

Accanto alle convenzioni di concessione, negli ultimi anni, i concessionari hanno avviato una serie di iniziative che, in alcuni casi, hanno anche anticipato alcune previsioni di legge, come nel caso del “Decreto Legge Balduzzi”, con riferimento ad una revisione della disciplina pubblicitaria.

Sostanzialmente, prima del Decreto Balduzzi, le uniche limitazioni in materia pubblicitaria riguardavano l’obbligo per tutti i concessionari di :

inviare all’AAMS per preventiva conoscenza e approvazione campagne pubblicitarie e/o specifiche attività promozionali (obbligo osservato in realtà da pochissimi concessionari, vista la mancanza di feedback tempestivi da parte del Monopolio stesso, causa la scarsa competenza in materia).
inserire le seguenti avvertenze su tutti i mezzi di comunicazione offline, Above e Below the line, nonché digital:

-  Il gioco è vietato ai minori di anni 18.

- Il gioco deve essere praticato in modo responsabile/moderato. Fino a qui infatti non si parlava di pericolo di DIPENDENZA PATOLOGICA, ma si esortava solo il giocatore a giocare in maniera moderata, consapevole, lasciando al singolo concessionario la scelta della terminologia/slogan da utilizzare. 
Allo scopo di rendere chiare, inequivocabili e comprensibili le regole alle quali i Concessionari Aderenti si dovevano adeguare nell’ambito della loro attività di Comunicazione Commerciale dei prodotti e delle attività di gioco, Confindustria Sistema Gioco Italia (federazione di filiera dell’industria del gioco e dell’intrattenimento nata nel 2012)  elaborò, in collaborazione con l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), un Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale in materia di Giochi con vincita in denaro, ispirato a principi di trasparenza e rispetto nei confronti dei consumatori e alla tutela dei minori, espressi dall’articolo  28 ter  approvato nel giugno 2012.
Inoltre, i Concessionari aderenti a Sistema Gioco Italia, insieme all’adozione di questo Codice si impegnarono contestualmente ad inviare preliminarmente allo IAP, per preventiva conoscenza e approvazione, tutte le loro nuove campagne pubblicitarie.
In sintesi l’Art. 28 ter  afferma che la comunicazione commerciale relativa ai giochi non deve: 
1) incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato; 
2) negare che il gioco possa comportare dei rischi; 
3) omettere di esplicitare le modalità e le condizioni per la fruizione degli incentivi e dei bonus; 
4) presentare e suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, o costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento; 
5) indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente; 
6) rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi - o soggetti che appaiano evidentemente tali - intenti al gioco; 
7) utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro; 
8) indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale; 
9) rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo; 
10) indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita; 
11) fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

DECRETO LEGGE BALDUZZI - 1° Gennaio 2013

Il famoso Decreto Sanità, a firma del Ministro Renato Balduzzi, convertito in legge il 1° novembre 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2013, ha ridisegnato le regole sulla pubblicità e la comunicazione nel mondo del gaming italiano
In sostanza i punti cardine in materia di pubblicità sono rappresentati dai seguenti comma dell’art.7 del decreto:


TUTELA DEI MINORI

4. Sono vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro nel corso di trasmissioni televisive o radiofoniche e di rappresentazioni teatrali o cinematografiche rivolte ai minori. E’ altresì vietata, in qualsiasi forma, la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori. Sono altresì vietati messaggi pubblicitari concernenti il gioco con vincite in denaro su giornali, riviste, pubblicazioni, durante trasmissioni televisive e radiofoniche, rappresentazioni cinematografiche e teatrali, nonché via internet nei quali si evidenzi anche solo uno dei seguenti elementi: 
a) incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica; 
b) presenza di minori; 
c) assenza di formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica del gioco, nonché dell’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita.

TRASPARENZA E PROBABILITA’

4-bis. La pubblicità dei giochi che prevedono vincite in denaro deve riportare in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco pubblicizzato. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari. In caso di violazione, il soggetto proponente e’ obbligato a ripetere la stessa pubblicità secondo modalità, mezzi utilizzati e quantità di annunci identici alla campagna pubblicitaria originaria, indicando nella stessa i requisiti previsti dal presente articolo nonché il fatto che la pubblicità è ripetuta per violazione della normativa di riferimento. 
5. Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei tagliandi, questi ultimi devono recare l’indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sul sito dell’AAMS nonché dei singoli concessionari e disponibili presso i punti di raccolta dei giochi. Le medesime formule di avvertimento devono essere applicate sugli apparecchi da intrattenimento; le stesse formule devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle aree dedicate alle AWP e VLT, nonché nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. 
Tali formule devono altresì comparire ed essere chiaramente leggibili all’atto di accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro. 
Ai fini del presente comma, i gestori di sale da gioco e di esercizi in cui vi sia offerta di giochi pubblici, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. 
Sanzioni

6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 a 500.000 euro. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5 relative agli apparecchi da intrattenimento, la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l’offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. 
A seguito dell’entrata in vigore del Decreto Balduzzi, e con il preciso scopo di far chiarezza e restringere i margini di interpretazione lasciati liberi dallo stesso decreto a scapito di un’uniforme applicazione da parte di tutti i concessionari, Confindustria Sistema Gioco  ha elaborato anche delle linee guida per la comunicazione commerciale del settore, che sono state inserite all’interno dell’ultima edizione del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale dello IAP, oggi adottato da importanti associazioni ed enti che rappresentano circa l’80% dell'investimento totale nel settore pubblicitario in Italia e hanno lo scopo di fornire uno strumento tecnico inequivocabile nell'ideazione, sviluppo e pianificazione di campagne pubblicitarie nel settore del gioco. 
DELEGA FISCALE

Il tema della pubblicità rimane un punto controverso anche nell’attuale delega fiscale. Infatti pur confermando una riduzione in generale della pubblicità sui giochi e la proibizione nelle fasce protette, questi paletti commerciali sono stati giudicati dai più non sufficientemente restrittivi. 
L’Art.31 della L.23 del marzo 2014 al comma 1 trattando dei “Divieti” ribadisce che:
“E’ vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari”.
L’Art.32 comma 2 in tema di “Limitazioni” stabilisce che la comunicazione commerciale dei giochi non deve, in particolare: 
a) incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato;
b) negare che il gioco possa comportare dei rischi;
c) omettere di rendere espliciti le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
d) presentare o suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituire una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
e) indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
f) rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori di età, e rappresentare questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano++ evidentemente tali, intenti al gioco;
g) utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori di età, che possano generare un diretto interesse su di loro;
h) indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
i) rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo;
l) indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
m) fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.
Fermo quanto previsto al comma 2, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
a) quanto al canale televisivo, la pubblicità è vietata:
a.1) sui canali afferenti al genere di programmazione tematica “bambini e ragazzi” della televisione digitale terrestre e satellitare;
a.2) nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori di età tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco;
a.3) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti anche se trasmessi fuori dalla suddetta fascia oraria protetta, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
b) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonchè nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
c) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:
c.1) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;
c.2) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
d) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
e) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, le suddette testate sono individuate all’interno dell’elenco pubblicato dalla Federazione italiana editori giornali-FIEG, nonché su quella che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.
I concessionari e, in generale, gli operatori di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con vincite in denaro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di pubblicità di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all’ordine pubblico.
Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
a) denominazione sociale del concessionario e dato identificativo numerico della concessione;
b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
c) l’avvertenza “ Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica”;
d) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest’ultimo.
In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono  sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni.
In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l’avvertenza è sempre espressa a voce ed in modo chiaro e intelligibile.
L’Art. 33 in materia di “ Esclusioni” afferma:
Sono escluse dalle limitazioni di cui all’articolo 32 le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all’educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all’arte, sport e cultura.

L’Art.34 in tema di “Formule di avvertimento” ribadisce: 
Le formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi. Qualora l’entità dei dati da riportare sia tale da non potere essere contenuta nelle dimensioni delle schedine ovvero dei  tagliandi, questi ultimi devono recare l'indicazione della possibilità di consultazione di note informative sulle probabilità di vincita pubblicate sui siti istituzionali dell'Agenzia, nonché dei  singoli concessionari e disponibili presso i punti di offerta di giochi.
Le medesime formule di avvertimento devono essere riportate su apposite targhe esposte nelle sale gioco (gaming hall) e negli altri punti di offerta di gioco con vincita in denaro, negli spazi separati o dedicati di cui all’articolo 11, nonché riportate sugli apparecchi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a). Tali formule devono inoltre comparire ed essere chiaramente leggibili nel momento dell’accesso ai siti internet destinati all’offerta di giochi con vincite in denaro.
Ai fini del presente comma, i titolari di sale da gioco (gaming hall) e dei punti di offerta di gioco con vincita in denaro sono tenuti a esporre, all'ingresso e all'interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalle aziende sanitarie locali, diretto a evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento  sociale  delle persone con patologie correlate al gioco. 

L’Art.35 per quanto riguarda le “Norme di procedura” afferma:  
I concessionari di giochi pubblici e gli operatori di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di soggetti od organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento dell’editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui all’articolo 32.
L’Art.36 per quanto riguarda l’ “Onere di contribuzione” ribadisce: 
I concessionari di giochi pubblici impiegano annualmente una somma pari allo 0,1 per cento della raccolta con un minimo di euro mille ed un massimo di euro cinquecentomila, per campagne informative ovvero per iniziative di comunicazione responsabile su temi annualmente stabiliti da una commissione governativa che opera, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che è presieduta dal Capo del predetto Dipartimento e composta da quattro membri in rappresentanza dei Ministri della salute, dell’istruzione, dell’interno e dell’economia e delle finanze.
La somma di cui al periodo precedente è compresa negli interventi e investimenti di comunicazione e informazione, e comunque in generale negli investimenti pubblicitari e promozionali già previsti dalle concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 





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